La responsabilità totale del t.o.
La responsabilità totale del t.o.
La sentenza è la n. 25396 del 3 dicembre 2009, ribalta la precedente emessa dalla Corte d’Appello, spazza via ogni precedente dubbio e non lascia scampo: il tour operator risponde di tutti i danni patiti dal turista nel suo viaggio tutto compreso. Anche di quelli dovuti a fatti e incidenti occorsi nell’albergo durante il soggiorno.
La sentenza della Cassazione ha chiuso così il caso di una signora che, in vacanza a Zanzibar, è stata morsa al polpaccio da una piccola scimmia, presente nell’albergo per divertire gli ospiti.
La Cassazione ha applicato l’articolo 14 del decreto 111/1995 (confluito nel codice del consumo), che è l’applicazione italiana della Travel Package Directive europea del 1990, attualmente in corso di revisione.
Rischio imprenditoriale In base all’articolo 14 del decreto in tutti i casi in cui c’è responsabilità del prestatore di servizi (ad esempio, dell’albergatore) il consumatore può rivolgersi direttamente all’organizzatore, tenuto a garantire il buon risultato del viaggio. Responsabilità che la Corte ha confermato intrinseca al rischio imprenditoriale che il tour operator assume anche quando si vale di collaboratori, in questo caso l’albergatore.
Nella sentenza si legge inoltre che il tour operator può invocare, per evitare di risarcire il danno, il caso fortuito o la forza maggiore o la colpa di terzi, ma solo quando anche il collaboratore locale possa fare altrettanto. Invece se il diretto prestatore di servizi è responsabile del danno, automaticamente ne deve rispondere l’organizzatore del viaggio.
Fonte: L'Agenzia di Viaggi
http://www.lagenziadiviaggi.it/notizia_standard.php?IDNotizia=151799&IDCategoria=1
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